ASSOCIAZIONE OPERA PIA PURGATORIO
di BITETTO
STATUTO
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
DENOMINAZIONE E SEDE
Art. 1
L’antica Opera Pia Purgatorio di Bitetto con la sua Confraternita – entrambe istituite nell’anno 1636 con l’assenso del vescovo Sigismondo Tadei di Bitetto e fornite di regio assenso in data 24 gennaio 1687 – ai sensi e per gli effetti della Legge della Regione Puglia 30 settembre 2004 n. 15 è trasformata nella Associazione con personalità giuridica di diritto privato denominata “OPERA PIA PURGATORIO DI BITETTO”, conservando, con lo spirito integrale di fede cristiana e l’iniziale espressione di carità e di servizio al prossimo, tutti i diritti rivenienti dalle primitive tavole di fondazione e dalla costituzione in Associazione Pia Laicale avvenuta con lo Statuto Organico del 5 marzo 1871, Statuto modificato in data 15 ottobre 1989 e approvato con D.A.R.S.S. -Regione Puglia-N.48 del 1 marzo 1990. L’Associazione ha sede nella città di Bitetto (Bari) nei locali di sua proprietà connessi alla Cappella del Purgatorio, unita alla Chiesa ex-Cattedrale, ubicata in piazza Giovanni Paolo II.
SCOPI
Art. 2
L’Associazione non ha fini di lucro e opera esclusivamente nell’ambito della Regione Puglia. Fermo restando gli scopi originari implicanti devozione, adempimenti di culto, aiuto, assistenza, suffragio, risalenti ai principi della carità evangelica e legati a disposizioni testamentarie di benefattori, l’Associazione “Opera Pia Purgatorio di Bitetto”, in coerenza con le volontà dei fondatori e con le finalità originarie contenute nelle tavole di fondazione, si prefigge di:
a) fornire assistenza a persone indigenti del luogo in accertato stato di bisogno anche con sussidi finanziari;
b) erogare contributi a favore di Opere locali che perseguono fini assistenziali a favore di anziani bisognosi, in linea con le proprie condizioni di bilancio;
c) erogare contributi per favorire iniziative educative e culturali promosse da Organizzazioni locali riconosciute;
d) erogare contributi a favore di Organizzazioni di Enti nazionali, regionali e locali che svolgono attività scientifiche di medicina sociale;
e) mantenere vive, quale comunità di fedeli laici ecclesialmente qualificata, le ultracentenarie tradizioni e manifestazioni di culto e di fede patrocinate da questa Associazione, le quali sono:
.. Settenario solenne in onore di Maria SS. Addolorata che si svolge durante la settimana del mese di marzo che comprende il giorno 13,
.. Funzione solenne in onore della Sacra Spina che si celebra a chiusura della settimana santa,
.. Ottavario in memoria dei Defunti, con messe propiziatorie officiate dal 2 al 9 novembre,
.. Messa in onore di S. Anna – Patrona dell’Opera Pia Purgatorio;
f) amministrare il patrimonio mobiliare, immobiliare e di opere d’arte, prima fra tutte la storica e monumentale Cappella del Purgatorio – contigua al complesso della Chiesa ex Cattedrale – con la sua imponente cupola che costituisce il simbolo della città di Bitetto.
PATRIMONIO
Art. 3
Il patrimonio dell’Associazione si è costituito nel tempo per acquisti, donazioni, lasciti, effettuati direttamente alla Confraternita; esso può sempre incrementarsi anche con sovvenzioni dello Stato e di enti pubblici o privati e con eventuali eccedenze di bilancio. Alla data della sua trasformazione in associazione con personalità giuridica di diritto privato, il suo patrimonio è costituito dai beni destinati dallo Statuto e dalle Tavole di fondazione alla realizzazione dei fini istituzionali, e da tutti gli altri beni elencati nella perizia e relativa integrazione, allegate all’Atto notarile di trasformazione. L’Associazione provvede ai propri scopi con le rendite del patrimonio, con ogni altro introito non destinato ad aumentare il patrimonio e con quote associative eventualmente determinate dall’Assemblea dei soci. Fermo restando quanto disposto dalle inderogabili norme di legge vigenti in materia e dal presente statuto, l’alienazione del patrimonio dell’Associazione potrà avvenire unicamente per l’acquisizione di altri beni immobili patrimoniali più funzionali al raggiungimento delle finalità dell’Associazione, con esclusione di qualsiasi diminuzione del valore patrimoniale da essi rappresentato, rapportato all’attualità, e previa delibera assembleare assunta con le maggioranze qualificate di seguito indicate. Eccezionalmente, i proventi della vendita dei beni patrimoniali potranno essere destinati alla copertura di disavanzi, di spese per sentenze esecutive e di spese per responsabilità civile verso terzi, essendo assolutamente necessario garantire la sopravvivenza dell’Associazione. E’ espressamente prevista la possibilità che la gestione del patrimonio sia attuata con modalità organizzative interne idonee ad assicurare la sua separazione dalle altre attività dell’ente. L’Associazione rende disponibile l’uso della Cappella del Purgatorio con relativi arredi per l’espletamento delle manifestazioni di culto e di fede come indicate all’articolo 2, lettera e), di intesa con l’Autorità religiosa costituita.
TITOLO II
SOCI
Art. 4
Il numero dei soci componenti il Sodalizio è fissato in venticinque. Tutte le prestazioni fornite dai soci in favore dell’Associazione sono a titolo gratuito.
Art. 5
La nomina dei soci è di competenza dell’Assemblea dei soci che prende in esame le proposte del Consiglio di Amministrazione. La votazione è sempre a scrutinio segreto. Per ogni nomina, il socio scriverà su scheda bianca, il cognome e il nome di un solo aspirante tra quelli proposti dal Consiglio di Amministrazione. Risulterà eletto l’aspirante socio che avrà ottenuto la maggioranza assoluta dei soci votanti. Qualora nessun aspirante abbia ottenuto tale maggioranza, si procederà al ballottaggio tra i due aspiranti che avranno ottenuto il maggior numero di voti; risulterà eletto quello che avrà ottenuto la maggioranza assoluta dei voti. Se nessuno otterrà la maggioranza assoluta, la proposta di nomina sarà respinta. L’investitura ufficiale avverrà solennemente il primo giorno della Funzione del Settenario o di quella dell’Ottavario.
Art. 6
Può aspirare a diventare socio chi possiede i seguenti requisiti:
a) essere residente nella città di Bitetto con iscrizione all’anagrafe del Comune, senza interruzione, da almeno dieci anni precedenti la data di presentazione della domanda di ammissione;
b) aver raggiunto la maggiore età, possedere buona condotta morale e civile, diploma di istruzione di scuola media superiore, avere ricevuto il battesimo cristiano ed essere in comunione con la Chiesa cattolica. L’aspirante socio deve presentare domanda scritta, dichiarando di accettare le norme dello Statuto e di impegnarsi esplicitamente a partecipare alle attività dell’Ente, alle funzioni religiose istituzionali ed a quelle cui l’Associazione viene formalmente invitata a partecipare.
Art. 7
Non possono far parte dell’Associazione più di due parenti in primo grado. Non possono, inoltre, essere soci e, se lo sono, perderanno tale qualifica, coloro i quali non hanno, a qualsiasi titolo, l’iscrizione nelle liste elettorali del Comune di Bitetto.
Art. 8
Nessun socio nè, tanto meno, colui che ha perduto la qualifica di socio, può vantare alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.
Art. 9
Ritenendosi efficace per la vita dell’Ente e giovevole alla formazione della vita umana la comunanza solidale, il socio che, senza giustificato motivo, dovesse assentarsi dall’intervenire alle sedute dell’Assemblea ed alle funzioni religiose dell’Associazione per tre volte consecutive, è richiamato all’osservanza dei suoi doveri dal Consiglio di Amministrazione, con lettera raccomandata. Qualora, dopo tale richiamo scritto, dovesse continuare ad assentarsi per altre tre volte consecutive, egli deve ritenersi dimissionario; il relativo provvedimento sarà adottato dall’Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione. Quando le funzioni religiose si protraggono per più giorni consecutivi, viene definito quale “mancato intervento” l’assenza superiore al 50% (cinquanta per cento) dei giorni stabiliti. L’assenza viene verificata per le sedute dell’Assemblea dai relativi verbali, per le funzioni religiose dalla firma di presenza vergata giornalmente su apposito registro. La giustificazione, ove l’assenza non sia determinata da malattia, temporanea residenza fuori della città di Bitetto e/o altri eventi, comunque noti, deve pervenire al Consiglio di Amministrazione, per iscritto, entro trenta giorni dal suo verificarsi.
Art. 10
La qualifica di socio si perde per dimissioni, espulsione, trasferimento definitivo in altro Comune, indegnità morale e civile, abiura della fede cristiano-cattolica, causa di morte, morosità delle quote associative di almeno due anni. L’istanza di dimissioni va presentata al Consiglio di Amministrazione che la iscrive all’ordine del giorno della prima sessione utile dell’Assemblea dei soci, la quale ne vaglia i motivi e decide in merito. Il provvedimento di espulsione viene adottato a carico di chi abbia offeso o comunque creato grave nocumento al prestigio dell’Associazione o che si sia reso responsabile di fatti particolarmente gravi o per indegnità morale e civile, ovvero per abiura della fede cristiano-cattolica. L’espulsione è pronunziata dall’Assemblea, previo accertamento dei fatti. Il trasferimento definitivo della residenza anagrafica in altro Comune comporta, automaticamente, la decadenza da socio. La competenza per la surrogazione dei posti che si rendono vacanti è dell’Assemblea a norma del precedente articolo 5.
TITOLO III
BENEFICENZA
Art. 11
Giusta volontà dei testatori, l’Associazione si impegna a soccorrere le persone indigenti o bisognose che mancassero dei mezzi di sussistenza.
Art. 12
Per il legato disposto dal defunto canonico Giuseppe Locarro con atto 9 novembre 1684, l’Associazione distribuisce ogni anno quattro sussidi a favore di nubili in particolare stato di bisogno o in disagiate condizioni economiche.
Art. 13
Per il legato disposto dal defunto canonico Nicola Schiralli con atto del 17 maggio 1731, l’Associazione distribuisce ogni anno due sussidi a favore di nubili in particolare stato di bisogno o in disagiate condizioni economiche.
Art. 14
I benefici e i sussidi saranno erogati a persone residenti nella città di Bitetto da almeno cinque anni o ad enti caritativi locali. Gli importi dei benefici e dei sussidi non attribuiti o, comunque, non ritirati entro la fine dell’anno solare di assegnazione, saranno considerati avanzi di gestione. Gli importi dei benefici e dei sussidi, i requisiti per la partecipazione nonchè le modalità di assegnazione, di cui ai precedenti articoli, saranno stabiliti con apposito Regolamento da emanarsi entro 180 (centottanta) giorni dall’entrata in vigore del presente Statuto.
TITOLO IV
ORGANI: ATTIVITA’ E COMPETENZE
Art. 15
Sono Organi dell’Associazione:
– l’Assemblea dei soci;
– il Consiglio di Amministrazione;
– il Presidente;
– il Segretario-Contabile;
– il Tesoriere;
– il Vigilatore Campestre.
L’ASSEMBLEA
Art. 16
L’Assemblea dei soci è l’Organo sovrano dell’Associazione. Essa indirizza tutta l’attività istituzionale e statutaria dell’ente e inoltre:
– elegge i membri del Consiglio di Amministrazione;
– nomina il Segretario-Contabile e il Vigilatore Campestre;
– approva lo Statuto e le sue modificazioni;
– delibera il regolamento interno e le sue variazioni;
– approva tutti gli atti di amministrazione straordinaria;
– approva i bilanci preventivi e consuntivi;
– delibera la costituzione o partecipazione ad Enti, società e ad altri organismi aventi finalità statutarie analoghe, affini o strumentali per raggiungimento degli scopi sociali.
Art. 17
Le adunanze dell’Assemblea sono ordinarie e straordinarie. Le stesse sono convocate dal Presidente che le dirige. In caso di sua assenza e/o impedimento, ne fa le veci il Primo Componente e, ove anche questi sia assente e/o impedito, ne fa le veci il Secondo Componente. Nelle adunanze che riguardano l’approvazione dei conti concernenti la sua gestione la presidenza viene assunta dal Socio anziano per iscrizione e presente. Le adunanze ordinarie devono essere convocate almeno due volte all’anno: la prima nel mese di aprile, la seconda nel mese di settembre.
Art. 18
Nella sessione di aprile si procede all’esame e all’approvazione del conto consuntivo dell’esercizio precedente, unitamente alla relazione morale che l’accompagna. Nella stessa sessione sono trattati ed approvati tutti gli affari che riguardano l’interesse generale dell’Amministrazione. Nella sessione di settembre si approva il bilancio preventivo dell’esercizio successivo con l’indicazione delle linee del programma di attività sociale per l’anno seguente. Nella stessa sessione, a scrutinio segreto e separatamente, si eleggono il Presidente, il Primo e Secondo Componente, il Segretario-Contabile e il Vigilatore Campestre, in scadenza di carica triennale.
Art. 19
Per qualsiasi elezione concernente gli Organi di cui al precedente articolo 18, il voto si scriverà su apposita scheda in bianco che il socio riceverà su appello nominale del Presidente. Qualora dopo due votazioni consecutive alcuno dei candidati non abbia riportato la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti e votanti, si procede al ballottaggio fra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti nella seconda votazione.
Art. 20
Le adunanze straordinarie dell’Assemblea avvengono su convocazione del Presidente, o su richiesta dei due Componenti del Consiglio di Amministrazione, oppure ogni qualvolta si manifesta la necessità, nonchè per domanda sottoscritta da almeno un quarto dei soci o per altri motivi espressamente previsti dalle disposizioni del codice civile vigenti in materia o su invito dell’autorità degli Organi di controllo e vigilanza.
Art. 21
Le adunanze sono convocate a mezzo invito sottoscritto dal Presidente o, in sua assenza, da chi ne fa le veci. L’invito, con l’elencazione degli argomenti posti all’ordine del giorno da trattare, deve essere recapitato a ciascun socio almeno tre giorni prima della data di convocazione dell’Assemblea ed almeno ventiquattro ore prima nel caso di convocazione urgente. Le convocazioni possono avvenire anche tramite e-mail per quei soci che dichiarino – per iscritto – di avere una casella personale di posta elettronica, comunicandone il relativo indirizzo.
Art. 22
Per la validità delle adunanze dell’Assemblea occorre la presenza:
– in prima convocazione della metà dei soci più il Presidente o chi ne fa le veci;
– in seconda convocazione con qualsiasi numero dei soci oltre il Presidente o chi ne fa le veci.
Tra una convocazione e la successiva deve intercorrere un lasso di tempo di almeno un giorno.
Per modificare lo Statuto, ovvero deliberare l’acquisto o la alienazione di beni immobili, occorre la presenza della metà dei soci oltre il Presidente o chi ne fa le veci. Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione occorre il voto favorevole dei tre quarti dei soci.
Art. 23
La votazione per appello nominale ha luogo con alzata di mano; quella per votazione segreta avviene con apposita scheda in bianco che il socio riceve su appello nominale del Presidente. Quest’ultima si osserverà quando trattasi di questioni concernenti persone ovvero fatti personali o quando viene richiesta da almeno la metà dei presenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei soci presenti e votanti. Nel caso di parità di voti, la proposta si intende respinta. I verbali di assemblea sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.
Art. 24
Ciascun socio può fare, seduta stante, tutte quelle proposte che ritiene utili. Esse, però, saranno iscritte all’ordine del giorno e saranno trattate nella successiva riunione. Il socio ha diritto di fare inserire nel verbale il suo voto ed i motivi dello stesso.
Art. 25
Ciascun socio si astiene dalle deliberazioni riguardanti interessi sia personali, sia di congiunti ed affini sino al secondo grado civile. Quando qualcuno degli intervenuti si allontana, ne vien fatta menzione nel verbale, parimenti per i soci che intervengono in ritardo alla seduta.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Art. 26
Il Consiglio di Amministrazione deve essere costituito in conformità con le originarie tavole di fondazione ed è composto da tre Amministratori eletti dall’Assemblea tra i suoi soci, il primo dei quali assume la qualifica di Presidente, gli altri di Primo e Secondo Componente. Gli Amministratori eletti durano in carica tre anni, possono essere confermati ed entrano in carica il primo gennaio dell’anno successivo alla data di elezione. E’ espressamente previsto l’obbligo di mantenere tra gli amministratori le persone indicate nelle originarie tavole di fondazione in ragione di loro particolari qualità, a condizione che la maggioranza degli amministratori sia nominata dall’Assemblea dei soci. Tutte le cariche sono onorifiche. Il Presidente ed i Componenti prestano la loro opera a titolo gratuito. In caso di persistente indugio nella nomina del Consiglio di Amministrazione, provvede, con il potere sostitutivo, il Presidente della Giunta Regionale.
Art. 27
Non possono far parte contemporaneamente dello stesso Consiglio di Amministrazione i parenti ed affini fino al secondo grado. Per le altre incompatibilità si richiamano le disposizioni del codice civile vigenti in materia di associazioni.
Art. 28
Spetta al Consiglio di Amministrazione:
a) predisporre ogni anno il bilancio di previsione e il conto consuntivo nei modi e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge;
b) redigere ed esaminare gli inventari, facendo compilare gli stati di variazione;
c) deliberare su tutti gli argomenti che riguardano l’amministrazione del patrimonio, nonchè l’uso e l’utilizzo delle rendite;
d) nei casi di urgenza, deliberare con i poteri dell’Assemblea; le relative delibere devono essere ratificate dall’Assemblea nella prima sessione utile, pena la loro decadenza;
e) iscrivere all’ordine del giorno gli argomenti da trattare e discutere in Assemblea.
Art. 29
Il Consiglio di Amministrazione, convocato ogni qualvolta il Presidente o chi ne fa le veci lo ritenga opportuno o quando i due Componenti ne facciano richiesta, è validamente costituito con la presenza di almeno due Amministratori. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono adottate con la maggioranza dei presenti. Nel caso di parità di voti, la proposta si intende respinta. Le votazioni si fanno per appello nominale o a voto segreto. Ha sempre luogo la votazione a scrutinio segreto quando si tratta di questioni riguardanti persone.
Art. 30
Decadono dalla carica gli Amministratori che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione o se perdono la qualifica di socio. La decadenza è pronunciata dall’Assemblea. In caso di decadenza, di decesso o di recesso di un Amministratore, si procede alla sua sostituzione osservando le norme di cui al precedente articolo 18. La nomina del nuovo eletto scade insieme a quella degli Amministratori già in carica.
Art. 31
Qualora un Amministratore si allontani ne vien fatta menzione nel verbale, parimenti per quello che interviene in ritardo alla seduta.
IL PRESIDENTE
Art. 32
Il Presidente:
a) ha la rappresentanza legale e giudiziale dell’Associazione;
b) presiede le adunanze dell’Assemblea dei soci e del Consiglio di Amministrazione;
c) sottoscrive tutti gli atti formati in sua presenza, gli avvisi e la corrispondenza;
d) è investito di poteri discrezionali per mantenere l’ordine, l’osservanza dello statuto e del regolamento, la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni. Ha la facoltà di sospendere e sciogliere le adunanze, dandone atto a verbale;
e) cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, salvo il caso in cui tale incarico sia affidato e/o delegato espressamente ad un componente del Consiglio di Amministrazione;
f) cura le pubbliche relazioni e sovrintende agli affari generali;
g) provvede all’osservanza e alla esecuzione di leggi e/o delle disposizioni impartite dai competenti Organi di controllo e vigilanza;
h) sorveglia la tenuta della contabilità e l’attività economica-finanziaria del Tesoriere, promuovendo, in caso di ritardi e/o omissioni, i provvedimenti del caso e/o contrattuali;
i) stipula in nome e per conto dell’Associazione, i contratti deliberati dall’Assemblea o dal Consiglio di Amministrazione;
l) controfirma le reversali di incasso e i mandati di pagamento emessi dal Segretario-Contabile, attestandone l’esatta corrispondenza e coerenza con i dati contabili deliberati;
m) rende esecutivo il ruolo dei fitti e censi emesso dal Segretario-Contabile;
n) redige la relazione morale che accompagna il bilancio consuntivo.
IL SEGRETARIO-CONTABILE
Art. 33
L’Assemblea elegge tra i suoi soci il Segretario-Contabile nella sessione ordinaria di settembre, a norma del precedente articolo 18. L’eletto assume la carica il primo gennaio dell’anno seguente, rimane in carica tre anni e può essere sempre rieletto.
Quale Segretario:
a) redige e sottoscrive gli atti deliberativi dell’Assemblea e del Consiglio di Amministrazione cui assiste, curandone la registrazione, la pubblicazione e ogni altro adempimento di legge;
b) assiste il Presidente, o chi per esso, nelle licitazioni o trattative per la locazione dei beni dell’Associazione;
c) cura la tenuta del protocollo, la predisposizione e la spedizione di avvisi e della corrispondenza;
d) in caso di assenza o impedimento le sue funzioni sono svolte dal socio più giovane per iscrizione nelle sedute dell’Assemblea e dal Secondo Componente in quelle del Consiglio di Amministrazione.
Quale Contabile:
a) è responsabile dell’andamento contabile e funzionale dell’Associazione, rispondendone direttamente al Presidente:
1) emette reversali di incasso e mandati di pagamento;
2) emette il ruolo dei fitti e censi;
3) raccoglie e mette a disposizione dell’Amministrazione tutti gli atti contabili-amministrativi indispensabili per la predisposizione e redazione dei bilanci;
4) cura la tenuta dei mastri contabili, annotando tempestivamente le variazioni di bilancio e tutti gli impegni di entrata e di uscita deliberati;
b) tiene al corrente il registro degli inventari dei beni immobili, mobili e dei titoli di rendita pubblica di proprietà dell’Associazione.
Art. 34
Il Segretario-Contabile è depositario di tutti gli atti (registri, delibere, verbali, contratti, documenti) dell’Associazione. Il medesimo non potrà rilasciare copie nè dare lettura delle deliberazioni dell’Associazione a terzi senza l’autorizzazione scritta del Presidente.
Art. 35
Al Segretario-Contabile, all’atto del conferimento della nomina, l’Assemblea attribuirà soltanto una elargizione annua a titolo di rimborso spese sostenute per ragioni di ufficio.
IL TESORIERE
Art. 36
Il servizio di tesoreria e di cassa è affidato ed espletato, su proposta del Consiglio di Amministrazione e con delibera dell’Assemblea, da un istituto bancario – previa ricerca libera di mercato – tra quelli che hanno sportelli aperti nella città di Bitetto e che offrono condizioni più vantaggiose per l’Associazione. Il servizio è regolato da apposito contratto scritto. I mandati di pagamento non costituiscono titolo legale di scarico per il tesoriere se non sono muniti delle firme del Presidente e del Segretario-Contabile. Tutte le operazioni economiche, finanziarie e di cassa sono svolte dal Tesoriere tramite reversali di incasso e mandati di pagamento. Il Tesoriere, inoltre, è il depositario di valori, azioni, buoni del tesoro di proprietà o che, comunque, appartengono all’Associazione.
IL VIGILATORE CAMPESTRE
Art. 37
Il Vigilatore Campestre coadiuva il Presidente e il Consiglio di Amministrazione nella vigilanza sulla condizione agricola dei fondi rustici di proprietà dell’Associazione e sulla corretta conduzione di quelli concessi in fitto. E’ scelto tra i coltivatori diretti e/o agricoltori, residenti nella città di Bitetto, dotati di provata esperienza e capacità. Viene eletto dall’Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione, a scrutinio segreto, nella sessione ordinaria di settembre a norma del precedente articolo 18. Dura in carica tre anni e può essere confermato. La carica è gratuita. L’Assemblea, all’atto della nomina, può deliberare una elargizione annua quale rimborso spese sostenute per ragioni di ufficio.
TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 38
L’esercizio finanziario dell’Associazione coincide con l’anno solare. I bilanci sono annuali e devono essere chiusi in pareggio. Gli eventuali avanzi di gestione saranno destinati unicamente alle attività istituzionali dell’Associazione, alla costituzione di fondi speciali e/o di riserva ovvero per incrementare il patrimonio dell’Associazione. E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione ai soci, nonchè fondi, riserve o capitale.
Art. 39
La durata dell’Associazione è illimitata.
Art. 40
Tenuto presente quanto disposto dalle inderogabili norme di legge vigenti in materia, nelle ipotesi di estinzione o scioglimento dell’Associazione, il patrimonio residuo sarà devoluto ad enti similari aventi gli stessi scopi di cui al precedente articolo 2 del presente statuto ed esistenti preferibilmente nella città di Bitetto. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano, anche con riferimento all’ipotesi di estinzione della Associazione, le disposizioni di legge vigenti in materia di associazioni.