Note istituzionali
Per guidare il lettore nella consultazione della presente guida ed aiutarlo a comprendere le modalità con le quali si è costituito l’archivio nel tempo, si è ritenuto opportuno integrare questo lavoro con brevi cenni delle più significative disposizioni legislative susseguitesi nel tempo relativi alla nascita ed alla formazione di confraternite e associazioni religiose. Lo studio della normativa che nel tempo ha regolamentato le attività e l’organizzazione interna delle confraternite del Mezzogiorno d’Italia, è fondamentale per la comprensione della loro storia e della loro produzione documentaria. Il Concilio Tridentino (1545 – 1563) aveva provveduto all’emanazione di alcuni decreti volti indirettamente a limitare l’autonomia di cui fino ad allora avevano goduto le pie associazioni, accrescendo notevolmente il potere di controllo delle autorità competenti. Nella sessione XXII del Concilio, fu disposto il diritto di visita pastorale nei confronti di tutte le associazioni caritativo-assistenziali, religiose o laiche, affinché i vescovi potessero appurare che luoghi e arredi sacri fossero degnamente conservati, che gli uffici religiosi fossero svolti regolarmente e che i rettori assolvessero regolarmente i loro compiti. Fu disposto anche l’obbligo per tutti gli amministratori delle confraternite di presentare al vescovo il rendiconto della loro gestione, attraverso la presentazione annuale dei libri contabili. Con la costituzione pontificia Quaecumque del 7 Dicembre 1604 di Clemente VII, fu imposto a tutte le confraternite di redigere e fare approvare dagli Ordinari i propri capitoli o statuti. Un passaggio fondamentale per la ricostruzione del profilo storico istituzionale degli enti confraternali è rappresentato dal concordato del 1741 tra autorità laiche ed autorità ecclesiastiche, attraverso il quale si obbligavano le confraternite a munirsi del regio assenso alla fondazione e alle regole. Fu introdotta la suddivisione tra opere pie non soggette alla giurisdizione ecclesiastica e associazioni di culto; fu istituito il Tribunale misto con il compito di vigilare sull’amministrazione e sulla contabilità delle opere pie e intervenire in caso di controversie. In quanto testimonianza dell’esistenza giuridica dell’ente, questa tipologia documentaria si rinviene in diversi archivi confraternali. Non tutta la documentazione prodotta o acquisita dalle Pie associazioni, veniva conservata però con la stessa cura e attenzione, tanto che circa quarant’anni dopo, il 1° agosto 1781, furono emanate le Regole per l’amministrazione degli stabilimenti di beneficenza e delle confraternite e tra i vari articoli, il n. 14 cita … che resti ben cautelata la scrittura di ogni pio luogo laicale, e li conti di ogni anno […] si conservino nel rispettivo archivio, e non già nelle case particolari degli esattori o superiori e procuri di recuperar quella scrittura che si trova presentemente riposta in casa particolare. Con l’avvento dei francesi, furono emanate nuove istruzioni relative ai luoghi pii; l’art. 3 del decreto del 31 luglio 1806, con cui Giuseppe Napoleone organizzava l’amministrazione generale dei demani, disponeva: Saran tenuti di render conto all’amministrazione generale de’ demanj tutti gli amministratori de’luoghi pii, cappelle, e fondazioni laicali; essi continueranno dell’amministrazione di tali beni fino a tutto il mese di dicembre prossimo, e se prima non son venduti a quest’epoca, saranno amministrati come gli altri beni dello Stato. A distanza di due anni, Gioacchino Napoleone, re delle Due Sicilie, affidava al Ministero dell’Interno la competenza di vigilare sugli istituti di beneficenza amministrati da laici, emanando il decreto n. 171 del 13 settembre1808 con cui vengono compresi fra le attribuzioni del Ministero dell’Interno, tutt’i luoghi e corporazioni laicali consegrate al pubblico bene. L’anno seguente, verrà emanato il decreto n. 493 del 16 ottobre 1809 con lo scopo di uniformare l’amministrazione degli stabilimenti di beneficenza in tutte le province del regno ed istituito il Consiglio generale di amministrazione in ogni capoluogo di provincia, per la sorveglianza degli interessi degli ospizi, ospedali e stabilimenti destinati al sollievo dei poveri, degli ammalati e dei proietti (art. 1). L’amministrazione diretta dei beni e delle rendite degli stabilimenti, sarà invece affidata localmente alle Commissioni amministrative (art. 3). La situazione resterà invariata fino all’emanazione del decreto del 2 dicembre 1813 il quale prevedeva che tutte le confraternite, sia che avessero scopo esclusivo di culto, sia che avessero fini di beneficenza, fossero assoggettate, a livello locale, alle Commissioni comunali di beneficenza. Il controllo esercitato nei confronti dei suddetti enti e sull’amministrazione dei loro beni, li indusse ad una conservazione più attenta della documentazione d’archivio che veniva organizzata in modo puntuale, secondo le direttive imposte e attraverso l’utilizzo della modulistica appositamente predisposta. Tale situazione è perfettamente riscontrabile nell’archivio della confraternita dell’Opera pia Purgatorio, dove a partire dalla prima metà dell’ottocento, le serie archivistiche, ed in particolare quelle relative alla documentazione amministrativo-contabile, risultano omogenee e continue. Le istruzioni del 20 maggio 1820 per l’amministrazione degli stabilimenti di beneficenza e dei luoghi pii laicali, stabilivano all’art. 1 che la sorveglianza, la tutela e la direzione di tali enti, dovesse essere affidata ai Consigli degli ospizi stabiliti in ciascun capoluogo di provincia e all’art. 2 specificavano che tra i corpi morali a cui si faceva riferimento c’erano gli ospedali, gli orfanotrofi, i conservatori, i ritiri, i monti, le arciconfraternite, le congregazioni. Con la legge sull’amministrazione delle opere pie del 3 agosto 1862 n. 753, verrà creato un unico sistema nazionale; i Consigli degli ospizi e le Commissioni comunali di beneficenza, verranno sostituiti rispettivamente dalle Deputazioni provinciali e dalle Congregazioni di carità istituite in ogni comune. Il 17 luglio 1890, viene emanata la legge n. 6972 dal titolo Legge sulle Istituzioni pubbliche di beneficenza che successivamente, con il r. d. 30 dicembre 1923 verranno definite Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB). Il Concordato tra Stato e Chiesa dell’11 febbraio 1929, stabilì che le confraternite con scopo prevalentemente di culto, dovessero dipendere, per quanto riguardava il funzionamento e l’amministrazione, dall’autorità ecclesiastica. Le Congregazioni di carità furono soppresse con legge 4 giugno 1937 n. 847 per essere sostituite dagli Enti Comunali di Assistenza (ECA). La soppressione di questi enti si avrà nel 1978, con il trasferimento dell’assistenza sanitaria alle regioni.